Nuovo esterometro al via da luglio 2022 Un unico canale di trasmissione per inviare non solo le e-fatture, ma anche i dati delle operazioni con l’estero: a seguito della ridefinizione della disciplina dell’esterometro ad opera della legge di Bilancio 2021, i dati delle operazioni transfrontaliere effettuate a partire dal 1° luglio 2022 (la decorrenza è stata così modificata dal Senato in sede di conversione del decreto Fisco-Lavoro) sono trasmessi all’Agenzia delle Entrate utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML attualmente adottato per l’invio delle fatture elettroniche. L’obbligo comunicativo è facoltativo per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale oppure è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio. Per effetto del maxi-emendamento al D.L. n. 146/2021, approvato dal Senato, le regole per l’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere cambiano dal 1° luglio 2022 (la decorrenza era prima fissata nel 1° gennaio 2022). Operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022 Attualmente, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia devono trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate, con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti. Fanno eccezione, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015, le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica. Con il provvedimento n. 89757/2018 sono state definite le modalità e i termini di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Le specifiche tecniche allegato al provvedimento disciplinano due modalità alternative di trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate, di cui: – la prima consiste nella predisposizione e invio di un file contenente i dati puntuali delle operazioni, attive e passive, effettuate nel trimestre di riferimento, – la seconda prevede la predisposizione, per ogni operazione attiva, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di Interscambio, impostando il campo “codice destinatario” con un valore convenzionale (XXXXXXX). Operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 Al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli operatori economici, l’art. 1, comma 1103, della legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) ha modificato l’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015 prevedendo l’utilizzo di un unico canale di trasmissione per inviare non solo le fatture elettroniche, ma anche i dati delle operazioni con l’estero, eliminando in tal modo l’obbligo comunicativo specificamente previsto per le operazioni transfrontaliere. In particolare, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022 (termine differito in sede di conversione del D.L. n. 146/2021), i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML attualmente adottato per l’invio delle fatture elettroniche. Sul punto, le specifiche tecniche precisano che: – per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si deve emettere una fattura elettronica valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”; – per le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio. Nota bene Resta ancora possibile l’integrazione analogica della fattura ricevuta, al pari dell’emissione dell’autofattura in formato analogico, con successiva trasmissione del documento in formato XML mediante il Sistema di Interscambio. Tempistiche differenziate per l’invio dei dati La legge di Bilancio 2021 ha previsto termini differenziati di trasmissione dei dati delle operazioni attive e passive: – per le prime, la trasmissione deve avvenire entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita); – per le seconde, invece, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. Come riportato dalla Relazione illustrativa al disegno di legge di Bilancio 2021, la nuova tempistica consente di allineare i termini di trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero alle annotazioni previste dalla normativa e, inoltre, permette all’Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale predisposte nell’ambito del programma di assistenza on line previsto, in via sperimentale, dall’art. 4 del D.Lgs. n. 127/2015. Quando la comunicazione è facoltativa Con il provvedimento n. 293384/2021, l’Agenzia delle Entrate ha adeguato le regole tecniche per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, contenute nel provvedimento n. 89757/E/2018, alle nuove disposizioni normative, specificando altresì che l’obbligo comunicativo è facoltativo per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale, oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.